Art. 8.
(Inabili).

      1. I fornitori di informazioni o prestazioni di servizi di connessione ad INTERNET con tariffazione specifica non devono approfittare della situazione di persone che, anche se non interdette o inabilitate, si trovino nello stato, pur se temporaneo,

 

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di infermità o deficienza fisica, o che risultino portatori di handicap o per altro motivo psichicamente vulnerabili.